Semplicità e crescita

In Italia ci sono ancora molte resistenze psicologiche nei confronti dei sistemi di tutela patrimoniale.
Eppure per i medici è altamente consigliato mettere il proprio patrimonio al riparo da futuri attacchi da parte di pazienti danneggiati.
Farlo per tempo consentirebbe di riuscire in ogni momento a far fronte ai bisogni personali e della famiglia. Invece spesso ci si preoccupa quando è troppo tardi, cioè quando arriva una richiesta risarcitoria.

La tutela patrimoniale è anche una questione di tempi: è necessario fermarsi e ragionare attentamente e in maniera lucida su quali e quanti fattori di rischio possono intaccare il proprio patrimonio o l’accumulo di risorse.
Esistono due tipologie di strumenti che possono fare al caso del medico: strumenti di tutela patrimoniale e strumenti con effetti protettivi.

 

Gli strumenti di tutela patrimoniale

Quando parliamo di tutela patrimoniale, stiamo facendo riferimento a strumenti, previsti dal nostro ordinamento giuridico, che non tutelano il patrimonio di un soggetto in maniera assoluta, ma in presenza di determinate condizioni e, naturalmente, in assenza di abusi.

 

Gli altri strumenti possibili

Esistono anche strumenti giuridici che nascono per non per fini di protezione ma che hanno degli “effetti protettivi”.

A tal riguardo vale l’art. 2740 del C.C. che recita “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.

Ecco perché, prima di scegliere uno strumento giuridico capace di produrre effetti protettivi sul patrimonio, risulta di fondamentale importanza analizzare e studiare ogni singolo caso insieme al consulente di fiducia.
In base al livello di specializzazione infatti, si determina un profilo di rischio differente.

Vediamo alcuni dei principali strumenti che consentono di tutelare il patrimonio.

1. Il Fondo Patrimoniale

 
Adatto a: medici sposati
Finalità: soddisfare i bisogni della famiglia
Può contenere: beni immobili, mobili registrati e titoli di credito

E’ un istituto disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile che consente ai coniugi di destinare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Con l’istituzione del fondo patrimoniale i beni in esso confluiti rimangono di proprietà di uno o di entrambi i coniugi e vengono utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia. 
Possono istituire un fondo patrimoniale ciascun coniuge; entrambi i coniugi; un soggetto terzo a favore dei due coniugi.
Possono essere immessi nel fondo esclusivamente beni immobili, mobili registrati e titoli di credito.

Il fondo patrimoniale può essere dichiarato privo di effetti mediante l’azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni dalla costituzione del fondo) e l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni).
Ciò significa che il creditore, a tutela del proprio credito può rivalersi sul patrimonio confluito nel fondo qualora l’eventuale escussione degli altri beni appartenenti ai coniugi risultasse incapiente o infruttuosa.
A ciò si aggiunge che il fondo patrimoniale potrebbe essere aggredito anche per debiti sorti successivamente alla sua costituzione, qualora il creditore dimostri che sia stato costituito per sfuggire al risarcimento.
Considerando questi aspetti, il fondo patrimoniale non rappresenta uno strumento “forte” di protezione.

2. Vincolo di destinazione

 
Adatto a: medici collegati a persone con disabilità o ad associazioni benefiche
Finalità: realizzazione di interessi meritevoli di tutela
Può contenere: beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri

La legge nel 2005 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, tramite l’art. 2645- ter del c.c. , l’istituto dell’atto di destinazione, tramite il quale beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri possono essere destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con  disabilità, a pubbliche amministrazioni, o altri enti o persone fisiche. 

La creazione di tale vincolo di destinazione fa sì che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del fine perseguito, ma anche che possano costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo.

L’atto di destinazione non pare essere sufficiente utile a garantire una adeguata tutela patrimoniale: in primis vi è il grave limite delle condizioni di salute del beneficiario e poi, non essendo facilmente riconoscibile “l’interesse meritevole di tutela”, l’istituto può essere facilmente revocato.

3. Il trust

 
Adatto a: qualsiasi medico che si trovi nelle condizioni di legge per farlo
Finalità: beneficare un soggetto terzo alla scadenza
Può contenere: qualsiasi tipologia di beni

Il trust è un istituto giuridico con cui un soggetto trasferisce la proprietà dei propri beni (tutti o alcuni) ad un altro soggetto affinché questi li amministri nell’interesse di uno o più beneficiari.

Le figure che intervengono nel trust sono:

  • il disponente: cioè colui che trasferisce nel trust i beni che saranno amministrati dal trustee
  • il trustee: cioè colui che amministrerà i beni a norma di legge
  • il beneficiario: il soggetto che è titolare del diritto all’assegnazione del patrimonio alla scadenza del trust, nonché del diritto alla percezione dei redditi eventualmente prodotti dai beni durante la vigenza del trust

Le caratteristiche principali del trust sono: 

  • i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale pure sono formalmente intestati. 
  • Non fanno parte della sua successione e del suo regime patrimoniale.
  • il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma ha anche l’obbligo di gestirli per il raggiungimento della finalità indicata al momento della costituzione del trust stesso.
  • i beni non fanno più parte del patrimonio del disponente e quindi non possono essere aggrediti dai suoi creditori e non cadono nella sua successione.

La tutela patrimoniale dei beni immessi in trust si verifica in presenza  delle seguenti condizioni:

  • che l’atto istitutivo non contenga clausole di revocabilità da parte del disponente;
  • che il disponente non abbia potere nell’orientamento dell’attività del trustee;
  • che il trustee abbia sufficienti doti di professionalità, indipendenza, discrezionalità e imparzialità.

In mancanza di queste condizioni, si può facilmente credere che il trust sia “simulato” con la conseguenza che, i beni vincolati non sono di fatto in capo al trustee ma in capo al disponente e, come tali, aggredibili dai suoi creditori.

4. Polizze Assicurative

 
Adatto a: qualsiasi medico che si trovi nelle condizioni di legge per farlo
Finalità: investire parte del patrimonio in una polizza
Può contenere: denaro

Anche le polizze di assicurazione costituiscono uno strumento di tutela e di segregazione patrimoniale che negli anni ha avuto un certo successo.

Non tutte le tipologie di polizze garantiscono però questo effetto di protezione del patrimonio: la distinzione fondamentale che dobbiamo fare è tra polizze vita e contratti di capitalizzazione.

Soltanto le prime, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 1919 a 1927 del codice civile, che rivestono una funzione fondamentalmente previdenziale, hanno un effetto protettivo: in esse è presente  il trasferimento all’assicuratore del cosiddetto rischio demografico relativo alla vita del contraente o dell’assicurato, se persona diversa.

Il codice civile, infatti,  sancisce l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o beneficiario di un’assicurazione sulla vita: questo sia nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in favore proprio che di terzi, di modo che dovranno soggiacere al divieto sia i creditori del contraente che quelli del beneficiario.
L’articolo 1923 stabilisce infatti che: «Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all’imputazione e alla riduzione delle donazioni».

La protezione sussiste però soltanto per le somme non ancora corrisposte dall’impresa di assicurazione, perché nel momento in cui queste sono ricevute dal contraente o beneficiario si confondono con il suo patrimonio ed in quel momento diventano aggredibili.

Dunque, i creditori del contraente o del beneficiario non potranno rivalersi sulle polizze vita perché nel periodo di validità della polizza i capitali trasferiti ad essa divengono di proprietà della compagnia assicurativa e, quindi, separate completamente dal patrimonio del contraente e del beneficiario.

Come per il trust e il fondo patrimoniale, però, la separazione patrimoniale è valida se le polizze non vengono stipulate in pregiudizio ai creditori, cioè col fine esplicito di sottrarre capitali ad essi. In tal caso gli stessi creditori potranno promuovere azioni revocatorie su tali importi.

Allo scadere della polizza, nel momento in cui le somme vengono versate dalla compagnia assicurativa al beneficiario, questi importi tornano a confondersi con il patrimonio totale del soggetto che li incassa tornando, quindi, aggredibili da parte dei creditori e del fisco.

5. L’intestazione fiduciaria

 

Adatto a: il medico che può disporre ci un fiduciario
Finalità: porre un vincolo di riservatezza sulla proprietà di un bene
Può contenere: beni immobili e mobili

L’intestazione fiduciaria rappresenta un valido strumento di tutela patrimoniale, ancorché solo indiretta, e si articola in due distinti atti giuridici:

  1. il primo comporta il trasferimento della titolarità di uno o più beni dal fiduciante al fiduciario;
  2. il secondo vincola il fiduciario, cioè il soggetto a cui sono intestati i beni, alla gestione ed all’amministrazione degli stessi, secondo le indicazioni dettate dal fiduciante.

La protezione che deriva dall’utilizzo di tale strumento scaturisce più dal vincolo di riservatezza circa l’identità dell’effettivo proprietario di un bene che non dall’apposizione di un vero e proprio vincolo di natura patrimoniale sul medesimo.

 

Che cos’è una Società fiduciaria?

La Società Fiduciaria è un’impresa che si occupa di amministrare i beni conferiti da un soggetto, persona fisica o giuridica, secondo le prescrizioni da questi impartite.

A tal fine, il soggetto, definito fiduciante, trasferisce la titolarità di determinati diritti (ad esempio beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società, eredità, etc), in favore della Società Fiduciaria, che si limita ad amministrarli secondo le disposizioni contenute in un accordo tra le parti .sa società fiduciaria è quello di amministrare beni per Le Società Fiduciarie non diventano proprietarie dei beni e diritti a loro affidati, ma attuano una netta separazione tra il patrimonio gestito in favore del soggetto fiduciante e quello proprio della Società Fiduciaria.

Per i creditori del soggetto fiduciante, non è per niente agevole individuare i beni che il soggetto debitore detiene per il tramite di società fiduciaria, in virtù del principio del segreto fiduciario.

Per tali ragioni, le società fiduciarie, insieme ai trust e al fondo patrimoniale, sono i principali istituti utilizzati per la tutela patrimoniale.

Infatti, l’intestazione fiduciaria rappresenta oggi uno dei principali strumenti utili al fine di tutelare i propri beni.

Questa consente di produrre un effetto similare alla segregazione patrimoniale, sottraendo i beni ad intestazione fiduciaria a possibile aggressione da parte dei creditori.
 

Combinando insieme questi e altri strumenti, è possibile creare un’azione preventiva di tutela sul proprio patrimonio. Per ulteriori informazioni richiedi un primo contatto gratuito e senza impegno.