Come parte della pianificazione patrimoniale, il Trust offre un modo efficace per lasciare un’eredità, gestire e proteggere i beni evitando possibili contestazioni che possono sorgere con una successione legittima. Il trust successorio riguarda tutte quelle pratiche utili al passaggio da un beneficiario ad un altro dei beni, sia materiali che immateriali, e si può applicare sia al patrimonio personale sia riguardare la gestione/possesso di aziende familiari.
Il Trust viene utilizzato per ovviare al limite imposto dal nostro ordinamento circa l’unitarietà della successione: principio secondo il quale l’intera massa ereditaria deve essere destinata ai chiamati all’eredità secondo quelle quote di legge o secondo quelle disposte dal testamento. Il trust, in breve, consente al disponente o settlor di vincolare uno o più beni (c.d. trust fund) per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico a beneficio di alcune persone o per realizzare uno scopo.
Con l’istituzione del trust il disponente (proprietario dei beni) si spossessa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un gestore-fiduciario (trustee) il quale ha l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto nell’atto di trust (deed of trust) nell’interesse del beneficiario individuato dal disponente o per la realizzazione di uno scopo. Il disponente può garantirsi un controllo sull’operato del trustee nominando un protector, persona fisica o giuridica nominata con lo scopo di vigilare e verificare che le indicazioni indicate nell’atto siano rispettate.
L’effetto principale del trust, ai sensi dell’art 11 della Convenzione dell’Aja, è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del beneficiario, salvo la presenza di situazioni particolari. I beni trasferiti in trust escono definitivamente dal patrimonio del disponente, ma non entrano a far parte del patrimonio del trustee, e non sono soggetti alle pretese di creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso. I beni in trust, non possono essere quindi aggrediti dai creditori del settlor, perché non sono più di sua proprietà, né dai creditori del trustee, perché i beni che questi amministra sono segregati in trust, né dai creditori dei beneficiari, salvo il caso di azione revocatoria.
Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere intaccato da attività professionali rischiose (medici, avvocati, dirigenti, ecc). Il Trust è un istituto tipico degli ordinamenti di c.d. common law, ovvero degli ordinamenti che si basano più sulla casistica giurisprudenziale che su leggi scritte e regolamenti. La sua diffusione nei paesi dove il diritto è di matrice romana è affidata alla Convenzione dell’Aja del 1985 nella quale gli Stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni applicabili ai Trust, risolvendo i problemi relativi al loro riconoscimento. La Convenzione dell’Aja ha stabilito che il trust è regolato in base alla legge scelta dal disponente.
Nel caso di trust costituito in Italia, la legge che regola il negozio non deve contrastare l’ordinamento interno, deve rispettare la legge straniera scelta dal disponente (es. diritto francese , inglese); la Convenzione dell’Aja. Il Trust è soggetto alla legislazione fiscale, ovvero:
– Imposta di registro, quando si esprime la volontà , attraverso atto pubblico, di istituire un trust senza una dotazione particolare;
– Imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali, quando si trasferiscono beni immobili e diritti reali su beni immobili.
Quando si trasferiscono beni relativi all’impresa, questi fuoriescono dalla disponibilità dell’imprenditore, quindi, sono destinati ad una finalità esterna all’azienda. Questo comporta una tassazione anche ai fini Ires.L’aspetto più importante che bisogna ricordare è che la fiscalità del Trust deriva dalla sua struttura da un punto di vista civilistico.
Per questo motivo è di fondamentale importanza costituire un Trust quanto più in linea con le proprie aspettative da un punto di vista civilistico per poi applicare la relativa normativa fiscale. La differenza fondamentale in termini di tassazione è quella che riguarda il trust opaco che è tassato ai fini Ires, e il trust trasparente che è tassato ai fini Irpef sui beneficiari.
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