Fiscalità. Incentivi e agevolazioni dei prodotti previdenziali.

 

Nella categoria dei prodotti previdenziali rientrano: fondi pensione negoziali/chiusi ad adesione collettiva, fondi pensione aperti ad adesione collettiva, fondi pensione aperti ad adesione individuale, piani individuali pensionistici (PIP), fondi preesistenti (istituiti prima del 1992) e riclassificati fondi pensione di previdenza complementare con il d.m. 62 del 2007.

 

Le tre fasi della fiscalità

 

Con riferimento alla fiscalità di tali prodotti si possono individuare tre fasi distinte, ognuna delle quali prevede uno specifico trattamento, caratterizzato da incentivi ed agevolazioni.

Contribuzione → Deduzione dei contributi
Accumulo → Tassazione dei rendimenti
Erogazione →Tassazione delle prestazioni

 

La fase della contribuzione

 

Nella fase della contribuzione vige il principio del rinvio dell’imposizione fiscale del risparmio destinato a finalità previdenziali.

Dunque, i contributi versati a una forma pensionistica complementare, sono deducibili dal reddito complessivo affinché scontino l’imposizione fiscale solo quando saranno percepiti a titolo di prestazione di previdenza complementare.

Si tratta di una esenzione temporanea, poiché l’imposizione fiscale avverrà sulle somme dedotte al momento dell’erogazione delle prestazioni.

Sono deducibili dal reddito complessivo Irpef i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e quelli che sono sia volontari, sia dovuti a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

Limiti e condizioni

 

L’ammontare annuo dei contributi non deve superare, per la deducibilità, euro 5.164,57.

La deduzione spetta a tutti i contribuenti.
Ne beneficiano anche coloro che non hanno redditi di lavoro o che proseguono la contribuzione oltre l’età pensionabile.

La contribuzione libera è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere , alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

 

Altre quote e contributi deducibili

 

Sono deducibili, sempre rispettando il plafond totale di euro 5.164,57: quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza c.d. interni, quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente.

Lo sono, inoltre: i contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico e quelli versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che consentono un effettivo scambio di informazione.

 

La fase di accumulo

 

Nella fase di accumulo e, nello specifico, per quanto riguarda la tassazione dei rendimenti, abbiamo una tassazione pari al 20% (dal 1/1/2015), fatta eccezione per gli investimenti effettuati in titoli di Stato italiani della UE e dello Spazio economico Europeo, i cui rendimenti sono tassati con una aliquota del 12,50%.

Per la tassazione finale (in funzione del periodo della contribuzione degli investimenti del fondo), si dovrà tener conto della successione delle diverse aliquote nel tempo: 11% (rendimenti fino al 30/06/2014); 11,5% (rendimenti dal 01/07/2014 al 31/12/2014); 20% (rendimenti maturati dal 01/01/2015).

 

La fase di erogazione

 

Occupiamoci ora del trattamento fiscale delle prestazioni, per coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare dal 28 aprile 1993.

Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza complementare possono essere corrisposte sia in forma di rendita periodica sia in forma di capitale fino al 50%.

Esiste, poi, un caso particolare in cui è possibile chiedere, al momento del pensionamento, tutto il maturato sotto forma di capitale.

Si tratta del caso in cui, convertendo il 70% del capitale maturato in rendita, si ottiene un valore inferiore alla metà dell’assegno sociale.

In tutti questi casi, una parte dell’importo pagato come rendita o capitale può essere esente da imposte, ovvero quella che deriva dai rendimenti maturati dalla gestione o dai contributi non dedotti.

Sulla parte restante, costituita dai contributi dedotti o dall’eventuale TFR versato alla forma di previdenza complementare, viene applicata un’imposta sostitutiva del 15%.

 

Alcune precisazioni

 

Si tenga presente che, trattandosi di un’imposta sostitutiva, la rendita o il capitale non fanno cumulo con i redditi personali e non sono soggetti ad altre imposte.

Inoltre l’aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche successive al quindicesimo, con uno sconto massimo del 6%.

Si ha diritto alle prestazioni di previdenza complementare se e solo se si sono maturati i requisiti di accesso stabiliti per il regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

 

Le anticipazioni caso per caso

 

Caso 1 

In qualsiasi momento, possono essere richieste anticipazioni nella misura massima del 75% della posizione maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge, ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

In questo caso, si applica una ritenuta di imposta con aliquota pari al 15% (riduzione dell’aliquota di 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo complementare successivo al quindicesimo, con un massimo di 6 punti percentuali).

La ritenuta si applica sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

 

Caso 2

Dopo 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare, è possibile richiedere una anticipazione fino al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per l’iscritto o per i figli, documentato da atto notarile.

Questo è possibile anche per la realizzazione sulla prima casa degli interventi di ristrutturazione documentati, come previsto dalla normativa sulla detrazione Irpef per le ristrutturazioni.

In questo caso si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti, ad esso proporzionalmente riferibili.

 

Caso 3

Dopo 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare, è possibile richiedere una anticipazione per esigenze varie dell’aderente, nella misura massima del 30% della posizione maturata al momento della richiesta.

La ritenuta d’imposta, in questo caso, è pari al 23% sull’importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dai contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

 

Reintegrazione delle anticipazioni

 

Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento mediante contribuzioni, anche annuali, eccedenti il limite di euro 5.164,57.

La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o con contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti tale limite è riconosciuto un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.