Difendere il proprio patrimonio personale e quello della famiglia contro i rischi che possono derivare dall’attività lavorativa è diventata una esigenza primaria per gli imprenditori ma anche per i professionisti in genere (si pensi ad es. ad un medico).
Si sa che l’imprenditore o il professionista risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, come pure il socio di società di persone. Per chi gestisce una società di capitali, pur non rispondendo direttamente dei debiti della società, spesso rilascia garanzie personali e può quindi ritrovarsi a dover rispondere in proprio. Tra i vari strumenti che rispondono alla protezione, alla tutela del patrimonio rientra sicuramente il Fondo Patrimoniale.
L’istituto del fondo patrimoniale è stato introdotto nel codice civile per permettere alla famiglia di contare su una parte di patrimonio in grado di garantire i bisogni della famiglia.
Con il fondo patrimoniale i coniugi vincolano determinati beni per i bisogni della famiglia.
Tali beni sono assoggettati a un particolare regime di amministrazione e possono essere espropriati dai creditori solo alla presenza di particolari condizioni.
Il fondo patrimoniale non sostituisce il regime di comunione legale e convenzionale, ma serve semplicemente a creare un vincolo su beni appartenenti ad uno o ad entrambi i coniugi. Vediamo le caratteristiche principali.
Il fondo può essere costituito da uno o entrambi i coniugi per atto pubblico o da un terzo per testamento. Solo con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, il fondo patrimoniale sarà opponibile ai terzi.
Il fondo può avere ad oggetto solo determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri oppure titoli di credito.
La proprietà dei beni rientranti nel fondo spetta ad entrambi i coniugi, se non diversamente stabilito, mentre l’amministrazione è regolata dalle norme della comunione legale.
I beni del fondo non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno senza il consenso di entrambi i coniugi e, se esistono figli minori, sarà anche necessaria l’autorizzazione del tribunale.
Lo scopo ufficiale del fondo è quello di difendere i beni familiari da future azioni di creditori del coniuge imprenditore o professionista. La massa patrimoniale del fondo è sottratta all’azione esecutiva dei creditori generali. Può essere aggredita però dai creditori le cui ragioni di credito sono collegate ai bisogni della famiglia. L’art. 170 c.c. stabilisce la regola principale.
“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. I giudici ritengono che non si possa parlare di bisogno quando il credito è nato per “esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”. Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia.
E’ bene ricordare però che per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure l’azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti). Inoltre i coniugi devono sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il fondo Patrimoniale viene meno in seguito ad annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo che non ci siano figli minori. In tal caso la durata del fondo si protrae fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
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