Il patto di famiglia consente all’imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione societarie.
Come funziona
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e devono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari laddove in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.
In questo caso gli assegnatari devono liquidare i legittimari non assegnatari (salvo la facoltà di questi ultimi di rinunciare in tutto o in parte) con il pagamento di somme di denaro corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari. Tali somme “ sono imputate alle quote di legittima loro spettanti”, cioè sono da considerarsi come un anticipo sulla futura eredità. In ogni caso tutte le assegnazioni rientranti nel patto di famiglia, nel momento in cui si aprirà la successione del disponente, non potranno più essere sottoposte né ad azione di riduzione né all’obbligo di collazione da nessuno e nemmeno da eventuali nuovi legittimari nel frattempo sopravvenuti.
Questi ultimi potranno solo chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dalla legge aumentata degli interessi legali. Lo scopo del patto di famiglia è quello di programmare per tempo non solo il passaggio generazionale, ma soprattutto serve a salvaguardare la funzionalità futura delle aziende prevenendo il disgregamento di aziende o partecipazioni societarie una volta venuto a mancare il titolare.
Altro obiettivo del patto di famiglia è quello di evitare l’assegnazione del complesso dei beni aziendali a soggetti non in grado di assicurare la continuità gestionale dell’impresa.
L’importanza di questo strumento sta nel fatto che costituisce una deroga al divieto di patti successori (art. 458 del C.C.), il quale stabilisce l’inefficienza di tutti gli accordi che dispongono dei diritti ereditari per una successione ancora non aperta.
I vantaggi fiscali
Il patto di famiglia sconta una imposizione di favore relativamente alle imposte indirette, ed in particolare con riguardo all’imposta sulle successioni e donazioni, anche se realizzati attraverso patti di famiglia, i trasferimenti:
- d’azienda o di rami d’azienda;
- di quote sociali;
- di azioni.
Le condizioni per l’esenzione sono:
- il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente;
- se oggetto del trasferimento sono partecipazioni in società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società;
- i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
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